ricordo che, dal punto di vista formale, qualunque cittadino italiano può presentarsi in tribunale italiano e "giurare" una traduzione pagando le opportune "imposte di bollo".
"Chiunque ne abbia la competenza e sia maggiorenne puo’ giurare una perizia/traduzione stragiudiziale davanti a un cancelliere o a un notaio, senza che sussistano preclusioni in riferimento al luogo di residenza del perito/traduttore, ne’ all’eventuale luogo di iscrizione all’albo professionale."
Normativa di riferimento: art. 5 R.D. 9/10/1922 n. 1366, D.P.R. 396/2000, L. 445/2000.
Tratto dal sito del Tribunale di Milano
Ricordo anche che, per presentare documenti in un tribunale italiano (non in un comune), non occorre legalizzare né i documenti, né la traduzione presso il Consolato.
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